Tribunale di Milano – sentenza n. 882 del 9 maggio 2023 – Estensore Dott.ssa Paola Ghinoy
(Somministrazione di lavoro – assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia – missione a tempo indeterminato – temporaneità).
Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale una durata precisa oltre la quale la messa a disposizione nell’ambito della somministrazione di lavoro non può più essere considerata temporanea, in particolare quando tramite rinnovi successivi la messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protragga nel tempo.
Nell’ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, come avviene in caso di ricorso allo staff leasing secondo l’ordinamento italiano, è compito dei giudici nazionali verificare comunque la temporaneità dell’assegnazione, alla luce di tutte le circostanze pertinenti che comprendono la specificità del settore, al fine di garantire che l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore non sia volta a eludere gli obiettivi della direttiva.