Tribunale di Brescia sentenza n. 59 del 10 aprile 2018
La disciplina relativa alla prescrizione in corso di rapporto o dopo la sua cessazione, in base al tipo di stabilità (reale od obbligatoria) che assiste il rapporto di lavoro medesimo, non è mutata a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la quale – com'è noto – ha previsto una differenziazione di tutele applicabili ai licenziamenti illegittimi irrogati da parte dei datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav. In particolare, la configurabilità di un'inferiorità psicologica del lavoratore, che non avanzi pretese retributive nel corso del rapporto di lavoro per il timore di reazioni del datore di lavoro che portino all'interruzione del rapporto medesimo, va verificata facendo riferimento alla facoltà del lavoratore di impugnare un licenziamento intimato per ritorsione, e dunque discriminatorio, o per motivo illecito, ottenendo una tutela ripristinatoria piena. In tale circostanza pertanto il termine di prescrizione decorre in costanza di rapporto.