Tribunale di Busto Arsizio sentenza n. 168 del 20 ottobre 2016
La deroga in peius rispetto al trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo può legittimamente essere stabilita da un contratto successivo; il che rende, pertanto, legittimo un mutamento peggiorativo della retribuzione quale effetto della scadenza e del mancato rinnovo del contratto che quel trattamento stabilisca. Resta, in ogni caso, impregiudicata la tutela offerta al lavoratore dall’art. 36 Cost., allorché ne ricorrano i relativi presupposti.