Innovazione tecnologica e organizzativa

31

lug

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

AMBIENTE E MASCHERINE ANTI-COVID 19. NOVITA’

AMBIENTE, CERTIFICAZIONI E CONFORMITA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, SICUREZZA

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298

La conversione del Decreto-Legge “Rilancio”, avvenuta con legge 77/2020 in vigore dal 19 luglio, ha confermato alcune novità in riferimento alle mascherine e agli altri DPI utilizzati nella prevenzione del contagio da Covid-19.
Si tratta di novità disposte ai fini della tutela ambientale, in materia di:
  • specifiche modalità di raccolta di mascherine a altri DPI al termine del loro utilizzo (art. 229 bis comma 1). Sul punto precisiamo che già oggi risultano attive particolari procedure stabilite secondo i criteri fissati da ISS, Ispra e dalle Ordinanze emanate dalla Regione Lombardia. In proposito rimandiamo a precedenti comunicazioni di Confindustria Bergamo in materia di rifiuti;
  • futuri nuovi requisiti di prodotto che le mascherine e, ove possibile, DPI e Dispositivi Medici dovranno ottenere ai fini di favorire il riuso e riciclo (art. 229 bis commi 2 e 5). Le previsioni normative saranno attuate con successivi provvedimenti;
  • sanzione prevista per smaltimento non corretto di tali prodotti al termine del loro utilizzo (art. 229 bis comma 7). In proposito precisiamo che chiunque abbandoni mascherine o altri DPI anti-contagio Covid-19 è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 a € 150.
Le nuove disposizioni sono contenute nell’art. 229 bis della Legge 77/2020 che riportiamo di seguito.
 
Art. 229 bis
Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale
 
  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
 
  a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
  b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.
 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al  comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo  dei  dispositivi  di protezione   individuale   utilizzati   a   seguito    dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il   mantenimento   delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
 
  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  5.  All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
 
 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo  1,  comma  1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla sostenibilita' ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonche'  una  proposta  di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza  di  applicare criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
 
  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.