Innovazione tecnologica e organizzativa

18

mag

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 547

DIREZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con ordinanza 547 del 17 maggio, Regione Lombardia ha adottato misure specifiche per il contrasto al COVID19 nel territorio regionale. Rinviando alla lettura del testo e relativi allegati per ogni approfondimento, si evidenzia in particolare quanto segue:
 
  • Si ribadisce l’obbligo della mascherina ogniqualvolta ci si rechi fuori dalla propria abitazione (o in subordine di qualsiasi indumento per coprire naso e bocca), contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani e all’obbligo del distanziamento sociale per ogni attività sociale esterna;
  • Vengono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale dell’Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia. Sul punto si osserva che per quanto riguarda la ristorazione l’allegato 1 precisa: “Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)”;
  • Misurazione della temperatura. Con riguardo all’obbligo dei datori di lavoro di provvedere alla misurazione della temperatura, già introdotto con ordinanza 546 dello scorso 13 maggio, l’Ordinanza in commento fornisce alcuni importanti chiarimenti. La misurazione della temperatura corporea al personale deve avvenire sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Si conferma che la temperatura andrà misurata all’accesso e, in caso di insorgenza di sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), durante l’attività; se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° “non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”. Si introduce una particolare procedura per i casi nei quali non sia possibile la misurazione della temperatura sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato: “Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse,raffreddore, congiuntivite); 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.”.

    La misurazione della temperatura ad utenti e clienti rimane raccomandata, salvo per il servizio ristorazione con consumo sul posto, per il quale sussiste l’obbligo di misurazione e il conseguente divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37.5 ed invito a contattare il proprio medico curante. Si ricorda quanto richiamato al punto precedente in merito alla definizione di attività di ristorazione.

    Visto il difficile reperimento sul mercato di idonei strumenti di rilevazione della temperatura, l’ordinanza 547 prevede solo in via transitoriache il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) (ndr ristorazione con consumo sul posto) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo”.
  • L’utilizzo della app “AllertaLom” rimane raccomandata sia per il datore di lavoro che per il personale;
  • Tirocini. Viene consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività e garantendo anche per i tirocinanti gli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

L’ordinanza 547 è già in vigore e produce effetti (salvo disposizione contrarie) sino al 31 maggio. Per quanto non diversamente disposto, occorre osservare il DPCM 17 maggio 2020. Le violazioni delle disposizioni di cui all’ordinanza in commento sono sanzionate secondo quanto previsto all’art. 2 del DL 33/2020, ovvero “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale”, sono punite con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Occorre inoltre provvedere agli adempimenti relativi alla disciplina sul trattamento dei dati personali (vedi modello "informativa per controllo di temperatura" al link successivo), anche qualora non si registrino i dati derivati dal controllo.

 https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/lavoro-e-previdenza/documenti-e-software/modulistica?&page=2