L’entrata in vigore a pieno regime del “Regolamento europeo 1272/2008”, comunemente noto come Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) e della nuova Direttiva “SEVESO III 2012/18/UE, con decorrenza dal 1° giugno 2015, ha comportato una sostanziale modifica dei criteri di assoggettabilità e il superamento delle disposizioni pre-vigenti e riconducibili al DLgs 334/99 e s.m.i., per i Gestore degli Stabilimenti classificati “a rischi di incidente rilevante”.
Dal 19 Luglio 2015 è ora in vigore il DLgs 105/15 che costituisce una sorta di Testo unico nei provvedimenti conseguenti alla assoggettabilità alla Direttiva “SEVESO III” che ha incorporato e modificato la maggior parte delle disposizioni di legge che si erano succedute nel tempo a decorrere dalla prima Direttiva “SEVESO I” del 1982 e del suo primo recepimento italiano col DPR 175/88, introducendo elementi correttivi e nuovi requisiti, il che ha certamente il pregio di una maggior chiarezza nei procedimenti e nella individuazione delle Autorità competenti, con la introduzione di taluni elementi di unificazione di cui si sentiva l’esigenza soprattutto nella tematica collaterale dei procedimenti di prevenzione incendi, ma comportando per altri aspetti un maggior rigore nelle modalità con cui tali procedimenti debbono essere perseguiti ed una ma maggior complessità nella documentazione da predisporre, almeno per gli stabilimenti classificati di “soglia superiore” che sono tenuti alla predisposizione del Rapporto di Sicurezza.