Il 12 giugno Regione Lombardia ha adottato
l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal
DPCM dell’ 11 giugno 2020 (quest’ultimo ha sostituito il DPCM 17 maggio e rimarrà in vigore, salvo diversi termini previsti per specifiche misure, sino al 14 luglio). Le disposizioni dell’Ordinanza n. 566 di Regione Lombardia sono valide da lunedì
15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
Ripartono dal 15 giugno le seguenti attività:
- spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
- sagre locali
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno.
L’Ordinanza Regionale n. 566 conferma, fino al 30 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti tra cui
l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app
“AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre è
obbligatoria in talune specifiche attività, quali per esempio attività di
ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai corsi di formazione (si veda scheda formazione professionale).
In particolare, con riguardo alla formazione professionale, viene meno la limitazione prevista dalla precedente ordinanza che condizionava lo svolgimento della formazione in presenza alle attività formative non esercitabili a distanza. La scheda relativa alla formazione professionale, si ricorda, si applica tra l’altro, alla formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Tale nuova disciplina è conforme a quanto già previsto dal DPCM 11 giugno 2020 laddove vi è scritto: “Sono altresì esclusi dalla sospensione […..] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
Qui l’elenco completo delle attività che saranno attive dal 15 giugno nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 566 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:
- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all’aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse.
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, nell’allegato all’Ordinanza si indica di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 566, rimane valido quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.