Come previsto e annunciato, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che consente la proroga delle modalità di fatturazione degli acquisti di benzina e rifornimenti fino a fine anno.
Cosa cambia dal 2019
Il provvedimento, che introduce “disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante” rinvia dunque al prossimo gennaio l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti previsti dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), In particolare, slitta al nuovo anno l’obbligo di emettere fattura elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Cosa cambia da luglio 2018
La scheda carburante resta ancora utilizzabile fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, ai fini della detrazione IVA e della deduzione di spesa, sarà necessario utilizzare mezzi di pagamento tracciabili come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.
Restano escluse dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.