Energia

08

gen

2019

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ODORIZZAZIONE GAS PER USI DOMESTICI O SIMILARI: ALLUNGATI I TEMPI PER LE PROCEDURE DI DISALIMENTAZIONE IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Con la pubblicazione del D.M. MI.S.E. del 28.12.2018, è stato prorogato da 30 a 90 giorni il termine entro il quale Snam Rete Gas può procedere ad attivare le procedure per la disalimentazione del punto di riconsegna del gas naturale relativo a quei clienti finali che non abbiano provveduto - entro il termine previsto dal precedente D.M. MI.S.E. del 18 maggio 2018 (termine scaduto il 07.12.2018) - agli adempimenti relativi all’obbligo di odorizzazione del gas utilizzato anche solo in parte in modo non esclusivamente tecnologico (cioè anche per cottura, riscaldamento o acqua calda sanitaria).
 
In pratica slitta al 07.03.2019 il termine entro il quale, nel caso esista un utilizzo anche solo parziale del gas naturale per usi domestici o assimilati, il cliente finale deve rilasciare all’impresa di trasporto apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti che nel proprio impianto sono in esercizio appositi apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per usi domestici o assimilati ovvero sono state adottate soluzioni tecnico impiantistiche alternative (quali, ad esempio, l’installazione di sensori di rilevamento della concentrazione del gas accoppiati a dispositivi per l’intercettazione automatica o equivalenti) previste dal D.M. MI.S.E. del 18 maggio 2018.

 

Vedi circolare 2018/285 del 07.06.2018

Sanzioni: possibile disalimentazione del punto di riconsegna del gas naturale e sanzioni da D.Lgs. 81/2008