Energia

12

apr

2018

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ENERGY MANAGER - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NOMINATIVO ALLA F.I.R.E. ENTRO IL 30 APRILE 2018

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

 

Scadenze: 30 aprile 2018

Come ogni anno, il 30 aprile p.v. scadrà il termine - previsto dall’art. 19 della L. 10/01/1991 n. 10 e successive integrazioni - per la comunicazione alla F.I.R.E. (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (il cosiddetto “Energy Manager”).

Devono ottemperare a tale obbligo i soggetti operanti nel settore industriale che durante il 2017 hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio); mentre per i soggetti operanti nel settore civile, terziario e dei trasporti la comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di consumi superiori a 1.000 tep. La nuova circolare pubblicata dal MI.S.E. lo scorso 18 dicembre 2014 (allegata) specifica le modalità di corretta individuazione del codice ATECO di riferimento per le attività inquadrabili nel settore industriale. La valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti, ecc.) o per la produzione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi (Circolare Ministero dell’Industria n. 219/F del 02/03/1992).

Fra i consumi sono da includere anche i prelievi di fonti da propri giacimenti (geotermia, gas naturale, ecc.) e la produzione da risorse rinnovabili (energia solare, eolica ed idraulica, biomasse, ecc.).

Qualora l’attività dei soggetti obbligati alla comunicazione, abbia luogo in più centri di consumo energetico (ad es. in diversi stabilimenti), intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile (ma non è obbligatoria) la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

La nomina dell’energy manager, che può essere anche un professionista esterno all’organico aziendale, va effettuata sulla piattaforma digitale predisposta dalla F.I.R.E. (www.nemo.fire-italia.org), utilizzando il modulo disponibile dopo aver effettuata la registrazione dei dati anagrafici, che va debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante, unitamente al modulo per l’eventuale nomina (non obbligatoria) di più soggetti responsabili per l’uso razionale dell’energia a livello di singole unità locali.

Per la conversione dei combustibili e dei vettori energetici in tep (tonnellate equivalenti di petrolio) il modulo ha già precaricato il software che consente di trasformare le quantità utilizzate dei diversi vettori energetici in tep ai fini del calcolo (1 tep corrisponde più o meno a 5.300 kWh elettrici e a 1.200 m3 di gas naturale): si invitano, pertanto, tutte le aziende industriali ad utilizzare il modulo anche per verificare con una semplice simulazione l’assoggettamento o meno all’obbligo della nomina dell’energy manager.

Infine si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 102/2014, a partire dal luglio 2016 le aziende, che intendono attivare autonomamente (senza avvalersi della collaborazione di una E.S.Co. o di un distributore) il meccanismo per la richiesta di assegnazione dei titoli di efficienza energetica a fronte di progetti di efficienza energetica realizzati, devono avere nominato un’energy manager che deve essere certificato come E.G.E. o esperto di gestione dell’energia ai sensi della norma UNI CEI 11339.

 

Sanzioni: da 5.164,6 € a 516.456,9 €

Opportunità: ridurre i consumi energetici afferenti l’attività produttiva, migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni climalteranti e migliorare la qualità dell’aria

Link: http://www.nemo.fire-italia.org

 

Circolari precedenti: 2017/169 del 16.03.2017, 2016/131 del 23.02.2016 e 2015/216 del 09.04.2015