Energia

02

feb

2017

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

D.LGS. 102/2014: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ENEA RISPARMI ANNUI CONSEGUITI A CARICO DI GRANDI IMPRESE ED IMPRESE ENERGIVORE ENTRO IL 31 MARZO 2017

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Si ricorda che ai sensi del comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs. 102 del 04 luglio 2014 le imprese energivore e le grandi imprese obbligate alla realizzazione con cadenza quadriennale della diagnosi energetica, nonché le imprese non obbligate che attuano un sistema di gestione dell’energia ai sensi della norma UNI EN ISO 50001, devono comunicare entro il 31 marzo 2017 ad ENEA i risparmi energetici eventualmente conseguiti nell’anno solare 2016 che non siano contabilizzati in progetti per i quali sono stati richiesti ed ottenuti titoli di efficienza energetica.

La comunicazione evidentemente riguarda solo i siti aziendali nei quali nell’anno solare precedente sono stati realizzati interventi di efficienza energetica di qualsiasi tipo che non hanno avuto accesso ai meccanismi incentivanti vigenti, sia che essi abbiano determinato modifiche dirette al ciclo produttivo (interventi tecnologici/impiantistici) sia che abbiano comportato variazioni comportamentali nella gestione del ciclo stesso (interventi gestionali).

La rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti va effettuata secondo un algoritmo di calcolo predefinito, riportato per agevolare i calcoli da ENEA su un apposito format disponibile su foglio excel scaricabile dalla sezione dedicata del sito ENEA CLICCANDO QUI

L’invio del file compilato va effettuato direttamente sul portale dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica
https://audit102.casaccia.enea.it/,
dove sono state inviate le diagnosi energetiche da parte dei soggetti obbligati.

 

Vedi precedenti circolari n. 2015/273 e n. 2014/422