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gen
2017
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
OBBLIGO INTEGRAZIONE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI: PROROGATI DI UN ANNO I TERMINI PREVISTI DAL D. LGS 28/2011
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Berlendis Fabrizio
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In deroga alle previsioni dell’Allegato 3 del D.Lgs. 03 marzo 2011 n. 28 di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, si informa che con il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (cosiddetto Decreto “Milleproroghe”) è stato posticipato di un anno l’obbligo di prevedere nella costruzione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti la copertura dei consumi energetici complessivi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento tramite fonti rinnovabili al 50% (rimane, pertanto valido per tutto il 2017 il limite precedente di copertura al 35% mentre rimane vincolante al 50% il livello di copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria tramite fonti rinnovabili).