29
set
2016
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA PER GRANDI IMPRESE ED IMPRESE ENERGIVORE AI SENSI DEL D.LGS. 102/2014: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALL’OBBLIGO DA EFFETTUARE OGNI ANNO
Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 102 del 04 luglio 2014, le grandi imprese e le imprese energivore hanno l’obbligo con cadenza quadriennale di realizzare una diagnosi energetica secondo le indicazioni riportate nell’allegato allo stesso Decreto.
Nonostante la successiva pubblicazione di una circolare di chiarimenti da parte del MI.S.E, i dubbi interpretativi legati all’ottemperanza all’obbligo normativo sono rimasti numerosi visto che numerose sono le fattispecie e casistiche concrete da verificare caso per caso tanto che ad oggi numerose grandi aziende soggette all’obbligo risultano non aver inviato ad ENEA la diagnosi energetica entro la scadenza prevista (05 dicembre 2015 poi prorogato al 22 dicembre 2015).
Al di là della prima scadenza fissata dal D.Lgs. 102/2014, si ricorda l’obbligo per tutte le imprese di verificare ogni anno con i nuovi dati di bilancio disponibili ed approvati la propria condizione di grande impresa ai sensi della definizione europea tenendo conto anche di tutte le partecipazioni in società controllate o collegate e delle partecipazioni di controllo di altre imprese.
Si ricorda che devono essere considerate “grandi imprese” tutte quelle che occupano almeno 250 persone indipendentemente dai valori assunti dai dati di bilancio e quelle imprese con meno di 250 dipendenti il cui fatturato annuo superi 50 milioni di euro e, congiuntamente, il cui totale di bilancio (attivo di stato patrimoniale) annuo superi 43 milioni di euro (DM MI.S.E. 18 aprile 2005 n. 19470).
La grande impresa così definita è soggetta all’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica entro il 05 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015 solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti (ovvero negli anni n-1 e n-2).
Per il corretto calcolo degli occupati e dai valori contabili di bilancio vanno considerati anche i casi delle imprese associate e collegate: l’impresa è considerata associata quando detiene da sola o insieme ad altre imprese collegate una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto in un’altra impresa o è partecipata da altra impresa nelle stesse proporzioni ed, in tal caso, occorre aggiungere ai propri occupati e ai propri valori di bilancio i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione; nel caso di imprese collegate, dove si detiene il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto o si è in grado di esercitare un’influenza dominante, i dati precedenti vanno sommati integralmente ai propri.
Infine un’impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici.
L’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica, come noto, viene esteso dal comma 3 art. 8 del D.Lgs. 102/2014 anche alle imprese “energivore” indipendentemente da dimensione e attività economica: la recente circolare MISE chiarisce che le imprese energivore obbligate, tuttavia, sono solo quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nell’anno n-1 partendo sempre dal 2015.
Ricordiamo che per richiesta di informazioni o chiarimenti è attiva la casella di posta elettronica gratuita: diagnosienergetica@enea.it