15
lug
2016
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
VERSAMENTO CORRISPETTIVO OBBLIGATORIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO ENTRO IL 29 LUGLIO 2016
Per info
Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287 f.berlendis@confindust...
Scadenze: 29.07.2016
Si ricorda che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico integrato del 29 maggio 2014 n. 235/2014/A tutti i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas (produzione anche se da impianti cogenerativi, trasmissione e distribuzione, misura, acquisto e vendita all’ingrosso o al cliente finale, stoccaggio e rigassificazione, importazione ed esportazione, ecc.) sono tenuti a corrispondere entro e non oltre il 29 luglio 2016 un contributo a copertura degli oneri di funzionamento della stessa Autorità nella misura dello 0,28 ‰ dei ricavi complessivi risultanti dai bilanci d’esercizio 2015 approvati, mentre i soggetti gestori del servizio idrico integrato (captazione e adduzione, potabilizzazione, vendita all’ingrosso e distribuzione ai clienti finali, fognatura e depurazione, misura dell’acqua, ecc.) nella misura dello 0,25 ‰.
Il pagamento, dovuto solo nel caso in cui l’importo sia superiore a € 100,00, va effettuato tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’Autorità:
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
BANCA POPOLARE DI BARI
Per chi opera nei settori dell’energia elettrica e il gas naturale
IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000
BANCA POPOLARE DI BARI
Per chi opera nella gestione del servizio idrico integrato
indicando altresì la causale del versamento (Contributo AEEGSI 2016 – ENERGIA nel primo caso e Contributo AEEGSI 2016 – ACQUA nel secondo caso) e la ragione sociale e partita IVA o codice fiscale del contribuente.
Infine entro il 15 settembre 2016 tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo devono inviare all’Autorità i dati relativi alla contribuzione (o relativi all’esenzione perché l’importo non supera i 100 euro) utilizzando l’apposito modello predisposto e disponibile sul sito dell’Autorità.
Sanzioni: definite dalla AEEGSI con proprio provvedimento
Circolari precedenti: 2015/343 del 08 luglio 2015; 2014/401 del 10 luglio 2014 e 2013/517 del 12 luglio 2013