E’ stato recentemente pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il Decreto direttoriale che disciplina le modalità operative per la richiesta di assegnazione delle sovvenzioni previste dal D.M. MI.T.E. 12 novembre 2021 e relative al cosiddetto “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, istituito dal D. Lgs. 13 marzo 203 n. 30 (così come modificato dalla Legge 02 novembre 2019 n. 128).
Le imprese appartenenti a settori e sottosettori economici di cui all’Allegato II della Comunicazione della Commissione UE 2012/C n. 158/04 (Linee Guida ETS del 2012) per i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020 possono richiedere dalle
ore 9.00 del giorno 09 marzo alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022 l’assegnazione dei contributi utilizzando l’apposito modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (Acquirente Unico S.p.a.)
http://www.acquirenteunico.it/fte e allegato in fac-simile alla presente.
Le domande di assegnazione devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante ed essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificate PEC all’indirizzo:
fondotesi@pec.acquirenteunico.it con in allegato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio (anch’essa allegata in fac-simile alla presente e scaricabile dal sito web del soggetto gestore).
La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della richiesta via PEC.
Per le domande per le quali l’aiuto richiesto eccede la somma di € 150.000,00 è prevista l’acquisizione da parte del soggetto gestore anche della documentazione antimafia relativa al soggetto richiedente.
Nello svolgimento delle attività istruttoria può capitare la richiesta da parte del soggetto gestore di informazioni integrative e/o chiarimenti sul contenuto della domanda presentata: in tal caso il soggetto richiedente ha un tempo congruo assegnato comunque non superiore a 30 giorni per fornire le integrazioni richieste, trascorso il quale senza che le carenze siano state sanate si determina il non accoglimento della domanda presentata.
Ricordiamo che nel caso in cui le imprese abbiano stipulato contrati di fornitura di energia elettrica che non prevedono l’applicazione di alcun corrispettivo per il costo delle quote di emissione di CO2 non si può accedere al beneficio previsto dal D.M. MI.T.E. 12 novembre 2021.
Il calcolo dell’intensità massima dell’aiuto erogabile per i costi sostenuti nell’anno 2020 è effettuato secondo la formula riportata al paragrafo 27 lettera a) o lettera b) della sezione 3.1 delle Linee Guida ETS del 2012 non potendo in ogni caso superare il 75% dei costi sostenuti. In questo caso gli aiuti concessi nell’ambito dell’applicazione del DM MITE 12 novembre 2021 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o forme di finanziamento agevolato sugli stessi costi ammissibili; non sono comunque cumulabili con gli aiuti concessi in regime de minimis sugli stessi costi ammissibili.
Se un’impresa realizza sia prodotti che risultano ammissibili agli aiuti di Stato che prodotti che non lo sono, l’importo massimo dell’aiuto concedibile è calcolato solo sui primi.