Circolari precedenti: 2021/741 del 06 dicembre 2021 e 2020/505 del 17 luglio 2020
Il recente D.L. 01 marzo 2022 n. 17, che introduce una serie di misure urgenti sia per il contenimento dei costi degli approvvigionamenti energetici sia per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, attua ulteriori semplificazioni nel meccanismo di autorizzazione di questa particolare tipologia di impianti in linea con la Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta Direttiva RED II) recepita nel nostro ordinamento con il recente D.Lgs. 08 novembre 2021 n. 199.
In particolare l’art. 9 stabilisce che l’installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica degli stessi impianti viene equiparata a tutti gli effetti ad attività di manutenzione ordinaria degli edifici e non è subordinata all’acquisizione di permessi o atti amministrativi di assenso comunque denominati con la sola esclusione degli immobili sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre entro l’inizio del mese di maggio verrà esteso dal Ministero della Transizione Ecologica con proprio decreto l’utilizzo del modello unico semplificato per comunicare l’inizio e la fine dei lavori al comune territorialmente competente per tutti gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW inclusi.
Per quanto concerne, invece, l’installazione di impianti solari fotovoltaici in aree agricole, l’esclusione dell’accesso ai meccanismi incentivanti di tali impianti ai sensi della Legge 24 marzo 2012 n. 27 viene allentata per quelli realizzati dalle singole aziende agricole interessate purché gli impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale.
All’art. 12 si precisa che i procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale.
Infine si introduce la previsione che il MI.T.E. con proprio decreto - da emanarsi entro il 01 maggio 2022 - individui i casi in cui l’installazione delle sonde geotermiche per il riscaldamento e la climatizzazione di edifici e/o per la produzione di energia elettrica possano accedere alla procedura abilitativa semplificata o possano considerarsi attività di edilizia libera purché tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino con il terreno solo energia termica per il tramite di apposito fluido vettore in circuito chiuso, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.