La Circolare operativa del Dipartimento delle politiche comunitarie in materia di Aiuti di Stato del 18 giugno scorso, ma pubblicata solo qualche giorno fa, con riferimento al regime degli Aiuti di Stato e, in particolar modo, al Regime autorizzativo temporaneo (cosiddetto
Temporary Framework) (cfr.
news del 22.10.2020) riporta al punto 6) che la Commissione Europea ha precisato che la nozione di “impresa” richiamata nel TF è la nozione generalmente applicata nel diritto della Concorrenza. Pertanto, le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Ne deriva che, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola impresa appartiene.
In sintesi, l’importo di € 800.000 va calcolato con riferimento al gruppo e non come ritenuto fino a ora con riferimento alla singola azienda richiedente.
Ora si potrebbe verificare il caso che le aziende appartenenti a un gruppo economico di diritto o di fatto possano avere ricevuto aiuti erogati secondo questo quadro autorizzativo temporaneo per un importo superiore al previsto e quindi possa essere stabilita la restituzione dell’eccedenza.
La verifica sarà in capo agli Enti agevolanti concedenti, perciò si consiglia di non fare nulla al momento ma di tenere monitorato il proprio plafond da ora in poi attraverso la consultazione del
Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato anche con riferimento alla sezione appositamente predisposta.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi.