Banca d’Italia, con propria Circolare pubblicata il 14 maggio 2020, ha chiarito le modalità di calcolo da parte delle banche dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle moratorie previste dall’art. 56 del D.L. 18/2020 (cfr. circ.
2020/201).
In particolare, ai fini della valorizzazione dello stato del rapporto in Centrale Rischi per le linee di credito che beneficiano delle moratorie previste dall’art. 56, vale quanto segue:
- deve essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere;
- gli eventuali importi giù scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di moratoria continuano ad essere segnalati anche durante l’efficacia della misura;
- una volta cessata la misura, il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata accordata.
Tali criteri segnaletici sono applicati anche a finanziamenti che siano oggetto di misure di sostegno finanziario (proroga del contratto, sospensione dei pagamenti, impossibilità di revoca del finanziamento) previste da ulteriori disposizioni di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d’intesa (quindi anche all’Addendum all’Accordo per il Credito 2019) connessi all’emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi.
Si invitano le aziende interessate ad approfondire tali disposizioni con la propria banca e si ricorda che l’Area Credito e Finanza di Confindustria Bergamo è a disposizione delle aziende per un servizio di lettura e analisi della propria Centrale Rischi che può essere richiesta solo dal soggetto interessato (nel caso di azienda, la richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante) o da un suo delegato sul
sito internet della Banca d’Italia.