Credito, finanza e Confidi

18

gen

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DIRITTO ALLA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE IMPRESE OPERANTI IN ITALIA PER CONSUMI DA OTTOBRE 2022 A MARZO 2023 - PRECISAZIONI

CREDITO, FINANZA E CONFIDI, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Si conferma che con la conversione in Legge (Legge 13 gennaio 2023 n. 6) del recente D.L. 18 novembre 2022 n. 176  (cosiddetto D.L. Aiuti quater) è stata confermata la possibilità per tutte le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, a titolo di corrispettivo per la sola componente energetica di elettricità e di gas naturale (quest’ultimo limitatamente a quello utilizzato per usi diversi dal termoelettrico) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato a parità di consumi nell’anno 2021, per i consumi effettuati nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
 
Si precisa che l'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per la spesa per energia e gas introdotti dallo stesso D.L. Aiuti-quater e di quelli di cui all'articolo 1 del precedente D.L. Aiuti-ter relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (comma 7 art. 3 della Legge 13 gennaio 2023 n.6).
 
Le imprese interessate a richiedere il piano di rateizzazione presentano apposita istanza al proprio fornitore secondo un modello semplificato che sarà adottato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
 
Il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra ed in caso di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse dello stesso fornitore, ha l’obbligo di offrire al richiedente un piano di rateizzazione recante l’ammontare delle singole rate dovute, l’entità del tasso di interesse applicato (che non può superare il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata), la date di scadenza di ogni rata per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.
Condizione altresì necessaria per l’offerta del piano di rateizzazione richiesto è la disponibilità, da parte di SACE, del rilascio di una riassicurazione a favore della compagnia di assicurazione di cui al precedente punto: le compagnie già convenzionate con SACE sono Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni.
 
Infine l’impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa - con sede in Italia - del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi.
Inoltre l’impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.
 
In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa richiedente il piano di rateizzazione decade dal beneficio ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione.
 
Riferimenti: circolari 2022/626 del 21 novembre 2022 e 2022/207 del 22 marzo 2022