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05

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ULTERIORI NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

DIREZIONE, ESG, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Il nuovo DPCM approvato ieri (4 marzo 2020) e in vigore sino al 3 aprile, aggiorna nuovamente la normativa d’urgenza adottata per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di interesse per tutto il territorio nazionale. Vengono infatti abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 1 marzo 2020 e confermate le specifiche misure contenute negli artt. 1 e 2 rispettivamente per i comuni in allegato 1, regioni in allegato 2 e province in allegato 3 (salvo le misure eventualmente più restrittive a valenza nazionale).
 
In particolare, per quanto di specifico interesse, si segnala:
  • il potenziamento delle misure igienico sanitarie (in allegato 1), di cui si raccomanda la diffusione e l’applicazione su tutto il territorio nazionale;
  • la sospensione di congressi, riunioni, i meeting ed eventi sociali, in cui sia coinvolto personale sanitario o   personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • il differimento a data successiva al 3 aprile di ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d;
  • la sospensione della frequenza, fino al 15 marzo, delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e di corsi professionali, master e università per gli anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • l’obbligo, spettante a chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 4 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato (nella precedente stesura del DPCM 1 marzo vi era scritto transito o sosta) nei comuni  di  cui  all'allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  marzo  2020,  e successive modificazioni,  di comunicare  tale   circostanza al dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
  • confermate le agevolazioni per il lavoro agile

Nessuna novità con riguardo al lavoro agile, la cui disciplina ricalca quanto già previsto nel DPCM 1 marzo 2020.

Infine, è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d.