22
ott
2020
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
NUOVE RESTRIZIONI PER REGIONE LOMBARDIA
Per info
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214 r.cavalleri@confindust...
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
Con Ordinanza 21 ottobre del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, sono in vigore da oggi e sino al 13 novembre le limitazioni agli spostamenti in orario notturno; pertanto, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento dovrà essere giustificata a cura dell’interessato: tale onere potrà essere assolto mediante un’autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (sul sito internet del Ministero dell'Interno è disponibile il modello di autodichiarazione). Il mancato rispetto dell’ordinanza in commento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del DL 19/2020 (in particolare e salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo).
Inoltre, con l’ordinanza 623 Regione Lombardia ha rivisto ed integrato le misure già adottate con ordinanza 620; per quanto di interesse, e senza pretesa di completezza, si segnalano le seguenti restrizioni:
- chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali (salvo, vendita generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendita monopoli);
- per gli esercizi commerciali al dettaglio e di somministrazione degli alimenti e bevande è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, garantendo il distanziamento di almeno un metro ed evitando assembramenti;
- divieto di svolgimento di fiere di comunità e delle sagre tranne le manifestazioni fieristiche ex art. 121 L.R. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici;
- le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che privata (es. bar, pub, ristoranti… ) sono consentite nel rispetto delle misure anti-assembramento ora previste dall’art. 5 punto 1.1. dell’Ordinanza 623;
- inoltre, dal 26 ottobre 2020 le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali e secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività per l’intero gruppo classe con modalità a distanza; agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative a ciò necessarie nel più breve tempo possibile. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.