25
ott
2020
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DPCM 24 OTTOBRE 2020 - NUOVE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: PRIME INDICAZIONI
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È stato pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.265 di domenica 25 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 contenente “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” che entreranno in vigore lunedì 26 ottobre e dureranno fino al 24 novembre 2020.
Le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 sostituiscono quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020.
IL DPCM prescrive (art.1, comma 1) l’obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
L’art.1, comma 2 prescrive l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’art.1, comma 3, stabilisce che possa essere disposta, dopo le ore 21.00, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
L’art.1 comma 4 raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
L’art.1, commi 7 e 8, stabilisce che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
L’art.1, comma 9, lettera ll), in ordine alle attività professionali, raccomanda che:
- siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’art.1, comma 9, lettera d) consente lo svolgimento dell’attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
L’art.1, comma 9, lettera c) sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
L’art.1, comma 9, lettera e) sospende gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.
L’art.1, comma 9, lettera f) dispone la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
L’art.1, comma 9, lettere l e m) stabilisce la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, nonché la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
L’art.1, comma 9, lettera n) vieta le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
L’art.1, comma 9, lettera o) sospende i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
L’art.1 comma 9, lettera n) vieta le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze.
L’art.1 comma 9, lettera s) prevede che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continui a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) devono invece adottare forme flessibili nell'organizzazione, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 09.00.
L’art.1, comma 9, lettera ee) dispone che le attività dei servizi di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
Resta sempre consentita senza limiti d’orario la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L’art.1, comma 9, lettera gg) stabilisce che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Con riferimento alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, l’art.2 stabilisce che sull'intero territorio nazionale tali attività rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Per una lettura più completa della norma, alleghiamo la Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Nelle prossime ore faremo seguire ulteriori informazioni e chiarimenti da parte delle specifiche aree d’interesse.