ORA L'ETICHETTA E' A PROVA DI ERRORE
Etichette, si cambia. Un regolamento europeo (lo stesso che ha voluto evidenziare gli ingredienti responsabili delle allergie nei menu di ristoranti e mense) stabilisce anche l'obbligo di informazioni sempre più chiare, comprensibili e leggibili su tutti i prodotti alimentari che troviamo in vendita nel nostro Paese e in Europa.
Finora le etichette riportavano obbligatoriamente nome del prodotto, elenco degli ingredienti, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, modalità di conservazione, titolo alcolometrico per le bevande se superiore all'1,2% di alcol nel volume. Inoltre, le istruzioni d'uso per un impiego adeguato del prodotto, il lotto di produzione (fondamentale per la rintracciabilità), il nome e l'indirizzo di chi è responsabile delle informazioni in etichetta. Ora la normativa prevede diverse novità. Eccole:
Maggiore leggibilità. Le scritte delle etichette devono essere in caratteri più grandi e ben visibili. Per quanto riguarda il responsabile delle informazioni, deve essere chiaro se è il fabbricante o il punto vendita, specie se il prodotto ha il marchio di una grossa catena di supermercati.
Data di scadenza: Se acquistate una confezione che contiene diverse monoporzioni, la data di scadenza dovrà essere riportta su ogni singola porzione e non solo sulla confezione esterna che la racchiude.
Da dove arriva il pollo? E' d'obbligo indicare l'origine e la provenienza dei prodotti, specie se l'omissione di tale dato può indurci in errore. Come? Ce l'ha spiegato Assolatte, con un esempio: se la mozzarella del banco frigo si chiama Bell'Italia, e lo dichiara anche nella pubblicità, il riferimento all'italianità c'è e non è d'obbligo dichiararlo. Ma se è fatta con latte tedesco il produttore italiano deve dichiararlo. Inoltre, oggi troviamo dichiarata anche l'origine e la provenienza delle carni suine, avicole, oviene e caprine: una norma che era prevista finora solo per la carne bovina.
Olio vegetale: C'è lobbligo di specificare anche quale tipo di olio vegetale è stato usato tra gli ingredienti: olio di girasole, di palma e così via.
Materie prime. E' stato esteso a tutti i prodotti alimentari anche l'obbligo di indicare il Paese d'origine e di provenienza delle materie prime utilizzate, ma, finchè non saranno specificati contenuti e modalità, questa norma resta sulla carta, anche se molte aziende produttrici hanno deciso di inserirle volontariamente. Un passo avanti in questo senso è stato fatto da Slow Food, che al Salone del Gusto di Torino ha portato l'esperienza, già sperimentata in vari Paesi del mondo dal 2011, delle "etichette narranti", che raccontano ai consumatori anche le caratteristiche climatiche del territorio, tecniche di coltivazione e di lavorazione, le razze e il tipo di allevamento per le carni, i trattamenti, il diserbo e le irrigazioni del vigneto. Dando così un plusvalore innegabile ai prodotti dei suoi presìdi.
Quando sono stati congelati? Per carni, pesci e preparazioni a base di carne deve essere indicata la data in cui sono stati congelati.
Allergeni evidenziati. Anche sulla solita pasta che, si sa, è fatta di grano, questa parola è ora scritta con un carattere diverso, in modo da essere facilmente identificabile, e lo stesso vale per tutti gli alimenti allergeni che si trovano nel prodotto, che vanno anche ripetuti se presenti in più ingredienti.
I valori nutrizionali. Resta volontaria per altri due anni la nuova etichettatura nutrizionale, che sarà obbligatoria dal 13 dicembre 2016. Di differente dalle tabelle già in uso vi saranno più sostanze nutritive e saranno sempre indicati gli zuccheri e gli acidi grassi saturi presenti. Ma già fin d'ora siamo ben tutelati dall'Europa.
DPR 23 agosto 1982 n. 871
Attuazione della direttiva CEE n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
DPR 23 agosto 1982 n. 825
Attuazione delle direttive CEE n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
DPR 26 maggio 1980 n. 391
Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE
Direttiva 80/232/CEE del Consiglio del 15 gennaio 1980
Direttiva del Consiglio del 15 gennaio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
D.M. 13 marzo 1979
Aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976 n. 614
D.M. 27 febbraio 1979
Disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978 n. 690
Legge 19.8.76 n. 614
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3.7.76 n. 451 concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti - misura
D.M. 5.8.76
Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti - misura CEE
D.L. 3.7.76 n. 451
Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti -misura