Etichettatura prodotti alimentari

DIRETTIVA 2000/13/CE - Etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari

D. LGS. 109/92 (RECEPIMENTO)

I prodotti alimentari preimballati devono rispettare delle norme per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità. Tali norme sono armonizzate a livello dell’Unione europea (UE) per consentire ai consumatori europei di operare le loro scelte con cognizione di causa e per eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni di concorrenza

SINTESI

La direttiva si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.
La direttiva non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (UE).

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

  • indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;
  • attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ETICHETTATURA

L'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni obbligatorie comprendono:

  • la denominazione di vendita;
  • l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale.
    A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per:
    1. gli ortofrutticoli freschi,
    2. le acque gassificate,
    3. gli aceti di fermentazione,
    4. i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata,
    5. i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell’ingrediente o permette di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.
    Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  • la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti:
    1. figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita,
    2. è messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o
    3. è essenziale per caratterizzare un determinato prodotto alimentare (possono tuttavia essere previste alcune eccezioni);
  • la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura;
  • il termine minimo di conservazione. Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui conservazione è inferiore a 3 mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18 mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18 mesi (è sufficiente l’anno).
    Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi.
    L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:
    1. gli ortofrutticoli freschi non trattati,
    2. i vini e le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10 % in volume,
    3. le bevande rinfrescanti non alcolizzate,
    4. i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,
    5. i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione,
    6. l’aceto,
    7. il sale da cucina,
    8. gli zuccheri allo stato solido,
    9. i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,
    10. le gomme da masticare,
    11. le porzioni individuali di gelati.
    Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
  • il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Quanto al burro prodotto nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro può richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore;
  • il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;
  • le istruzioni per l’uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare;
  • l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.

Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

  • le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni;
  • gli alimenti preimballati. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull’imballaggio esterno del prodotto alimentare;
  • gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

COMITOLOGIA E CONTESTO

L’attuazione della direttiva viene garantita dalla Commissione europea assistita dal Comitato permanente per i generi alimentari (ad esempio: autorizzazione delle disposizioni nazionali che prevedano per alcuni alimenti l’indicazione degli ingredienti a lato della denominazione di vendita, deroghe alle indicazioni obbligatorie, qualificazione di un additivo come ingrediente, modifica degli allegati, adozione di misure transitorie, etc.).

La direttiva 2000/13/CE sostituisce la direttiva 79/112/CEE del Consiglio sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

27/01/1992

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992 N. 109 (AGGIORNATO AL 2007)

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

20/03/2000

DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MARZO 2000

Direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità

20/11/2006

Direttiva 2006/107/CE del Consiglio del 20 novembre 2006

Direttiva che adegua la direttiva 89/108/CEE sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

19/07/2013

Direttiva 2006/142/CE della Commissione del 22 dicembre 2006

Direttiva che modifica l'allegato IIIbis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull'etichettatura dei prodotti alimentari

10/11/2003

Direttiva 2003/89/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003

Direttiva che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

18/07/2002

Direttiva 2002/67/CE della Commissione del 18 luglio 2002

Direttiva relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina

26/11/2001

Direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26 novembre 2001

Direttiva recante modificazione della direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità

18/06/2009

Regolamento CE n. 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009

Regolamento che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procdura di regolamentazione con controllo

16/12/2008

Regolamento CE n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008

Regolamento relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2000/112/CE del Consiglio e il regolamento CE n. 258/97

25/02/2000

Decreto Legislativo n. 68 del 25 febbraio 2000

Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti destinati al consumo finale

10/08/2000

Decreto Legislativo n. 259 del 10 agosto 2000

Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

19/07/2013

FAQ

25/10/2011

Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011

Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i i regolamenti CE n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione